IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione di questione di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale; Pronunciando fuori udienza, ha cosi' deciso; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Paola e Lucia Moschetta, deducendo di essere i nipoti superstiti di Luigi Diolaiti, che era stato iscritto in vita all'I.N.A.D.E.L. ed era deceduto in attivita' di servizio il 10 novembre 1989; Deducendo che lo zio Luigi Diolaiti non aveva lasciato testamento e che unici parenti ed eredi legittimi erano i ricorrenti; Deducendo che l'I.N.A.D.E.L. aveva respinto la richiesta presentata per ottenere l'indennita' premio di servizio maturata dal Diolaiti; Deducendo che l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 - addotta dall'I.N.A.D.E.L. come norma che non consente la corresponsione della indennita' chiesta dai nipoti eredi ex-lege dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L., deceduto senza testamento - doveva essere sospettato di illegittimita' per violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiche' la legge stabilisce una non ragionevole disparita' di trattamento per quanto attiene alla possibilita' di disporre per testamento della indennita' senza prevedere la successione per legge; Cio' premesso, i ricorrenti hanno cosi' concluso il ricorso presentato il 28 settembre 1990: "Contrariis reiectis, voglia l'ill.mo pretore di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiarare tenuto e condannare l'I.N.A.D.E.L., ut supra difeso e rappresentato, a corrispondere ai ricorrenti la indennita' premio di servizio maturata da Diolaiti Luigi, deceduto il 10 novembre 1989, con inoltre gli interessi di legge dalla mora al saldo. Previa, se del caso, dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede, in mancanza delle persone indicate nella norma stessa ed in mancanza di disposizioni testamentarie, che la indennita' premio di servizio sia attribuita agli eredi legittimi secondo le norme in materia di successioni, con conseguente assunzione dei provvedimenti di rito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge". MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - La rilevanza della eccezione. La eccezione sollevata e rilevante ai fini del decidere, posto che la norma dell'art. 3 della legge n. 152/1968, cosi' come vigente ed applicata, sicuramente farebbe ritenere come non fondata la domanda proposta. Infatti l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, 152, nell'originaria formulazione, prevedeva quali superstiti aventi diritto all'indennita' premio di servizio, nella forma indiretta, il coniuge o, in mancanza, i figli minorenni in concorso con i fogli maggiorenni inabili a proficuo lavoro nullatenenti e a carico dell'iscritto. Per effetto delle decisioni della Corte costituzionale nn. 115/1979, 110/1981, 821/1988 sono stati aggiunti come aventi diritto alla indennita' del dipendente deceduto i collaterali e i genitori ultrasessantenni inabili, nullatenenti e a carico dell'iscritto. La sentenza della Corte costituzionale 31 luglio 1989, n. 471, ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 152/1968 "nella parte in cui non prevede la possibilita' di disporre per testamento dell'indennita' premio di servizio qualora manchino le persone indicate dalla norma stessa", per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'attuale testo dell'art. 3, come integrato dall'ultima citata pronunzia della Corte costituzionale, prevede dunque la possibilita' di disporre per testamento dell'indennita' premio di servizio nel caso in cui manchino i superstiti tutelati in via principale. Tuttavia la stessa norma non consente, a differenza di quanto previsto dall'art. 2122 del c.c. per la "indennita' in caso di morte" nel rapporto di lavoro privato, la devoluzione secondo le norme della successione legittima. Poiche' la successione legittima e quella testamentaria costituiscono istituti autonomamente disciplinati dall'ordinamento, non sembra possibile far ricorso all'interpretazione analogica per riconoscere il diritto vantato dalla ricorrente. 2. - La manifesta non infondatezza della eccezione. Quanto si e' accennato sulla evoluzione, a seguito di decisioni della Corte costituzionale, delle disposizioni dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sui possibili destinatari della indennita' premio servizio, dopo la morte del dipendente, e le considerazioni contenute nella sentenza n. 471/1989 della Corte costituzionale sulla natura del "premio indennita' di servizio", rendono evidente come la questione di legittimita' costituzionale sollevata non sia manifestamente infondata. Sussiste infatti una evidente disparita' di trattamento tra gli eredi legittimi dei dipendenti degli enti locali, per cio' che attiene alla indennita' premio di servizio, rispetto agli eredi legittimi del trattamento di fine rapporto dei dipendenti di imprese private. La questione deve essere percio' decisa dalla Corte costituzionale, cui viene rimessa.