IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione di questione di
 legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale;
    Pronunciando fuori udienza, ha cosi' deciso;
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Paola e Lucia Moschetta, deducendo di essere i  nipoti  superstiti
 di Luigi Diolaiti, che era stato iscritto in vita all'I.N.A.D.E.L. ed
 era deceduto in attivita' di servizio il 10 novembre 1989;
    Deducendo  che lo zio Luigi Diolaiti non aveva lasciato testamento
 e che unici parenti ed eredi legittimi erano i ricorrenti;
    Deducendo  che  l'I.N.A.D.E.L.   aveva   respinto   la   richiesta
 presentata  per ottenere l'indennita' premio di servizio maturata dal
 Diolaiti;
    Deducendo che l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 -  addotta
 dall'I.N.A.D.E.L. come norma che non consente la corresponsione della
 indennita'   chiesta   dai   nipoti   eredi   ex-lege   dell'iscritto
 all'I.N.A.D.E.L.,  deceduto  senza   testamento   -   doveva   essere
 sospettato   di  illegittimita'  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione,  poiche'  la  legge  stabilisce  una  non   ragionevole
 disparita'  di  trattamento  per  quanto attiene alla possibilita' di
 disporre  per  testamento  della  indennita'   senza   prevedere   la
 successione per legge;
    Cio'  premesso,  i  ricorrenti  hanno  cosi'  concluso  il ricorso
 presentato  il  28  settembre  1990:  "Contrariis  reiectis,   voglia
 l'ill.mo  pretore  di  Bologna,  in  funzione  di giudice del lavoro,
 dichiarare tenuto e condannare  l'I.N.A.D.E.L.,  ut  supra  difeso  e
 rappresentato,  a corrispondere ai ricorrenti la indennita' premio di
 servizio maturata da Diolaiti Luigi, deceduto il  10  novembre  1989,
 con  inoltre  gli  interessi di legge dalla mora al saldo. Previa, se
 del caso, dichiarazione di rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza
 della  questione  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della
 legge 8 marzo 1968, n. 152,  nella  parte  in  cui  non  prevede,  in
 mancanza  delle persone indicate nella norma stessa ed in mancanza di
 disposizioni testamentarie, che la indennita' premio di servizio  sia
 attribuita  agli  eredi  legittimi  secondo  le  norme  in materia di
 successioni, con conseguente assunzione dei provvedimenti di rito.
    Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi  in  favore
 dei  sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari, oltre
 I.V.A. e c.p.a. come per legge".
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    1. - La rilevanza della eccezione.
    La eccezione sollevata e rilevante ai fini del decidere, posto che
 la norma dell'art. 3 della legge n. 152/1968, cosi' come  vigente  ed
 applicata,  sicuramente  farebbe ritenere come non fondata la domanda
 proposta.  Infatti  l'art.  3  della  legge  8   marzo   1968,   152,
 nell'originaria   formulazione,  prevedeva  quali  superstiti  aventi
 diritto all'indennita' premio di servizio, nella forma indiretta,  il
 coniuge  o,  in  mancanza,  i figli minorenni in concorso con i fogli
 maggiorenni  inabili  a  proficuo  lavoro  nullatenenti  e  a  carico
 dell'iscritto. Per effetto delle decisioni della Corte costituzionale
 nn.  115/1979,  110/1981,  821/1988  sono  stati aggiunti come aventi
 diritto alla indennita' del dipendente deceduto  i  collaterali  e  i
 genitori   ultrasessantenni   inabili,   nullatenenti   e   a  carico
 dell'iscritto.
    La sentenza della Corte costituzionale 31 luglio 1989, n. 471,  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  dell'art. 3, secondo comma, della legge
 n. 152/1968 "nella parte  in  cui  non  prevede  la  possibilita'  di
 disporre  per  testamento  dell'indennita' premio di servizio qualora
 manchino le persone indicate dalla norma stessa", per  contrasto  con
 l'art. 3 della Costituzione.
    L'attuale  testo  dell'art.  3,  come integrato dall'ultima citata
 pronunzia della Corte costituzionale, prevede dunque la  possibilita'
 di  disporre  per  testamento  dell'indennita' premio di servizio nel
 caso in cui manchino i superstiti tutelati in via principale.
    Tuttavia la stessa norma non  consente,  a  differenza  di  quanto
 previsto dall'art. 2122 del c.c. per la "indennita' in caso di morte"
 nel rapporto di lavoro privato, la devoluzione secondo le norme della
 successione legittima.
    Poiche'   la   successione   legittima   e   quella  testamentaria
 costituiscono istituti autonomamente  disciplinati  dall'ordinamento,
 non  sembra  possibile  far ricorso all'interpretazione analogica per
 riconoscere il diritto vantato dalla ricorrente.
    2. - La manifesta non infondatezza della eccezione.
    Quanto  si  e'  accennato sulla evoluzione, a seguito di decisioni
 della Corte costituzionale,  delle  disposizioni  dell'art.  3  della
 legge   8  marzo  1968,  n.  152,  sui  possibili  destinatari  della
 indennita' premio servizio,  dopo  la  morte  del  dipendente,  e  le
 considerazioni  contenute  nella  sentenza  n.  471/1989  della Corte
 costituzionale sulla natura  del  "premio  indennita'  di  servizio",
 rendono  evidente  come  la  questione di legittimita' costituzionale
 sollevata non sia  manifestamente  infondata.  Sussiste  infatti  una
 evidente  disparita'  di  trattamento  tra  gli  eredi  legittimi dei
 dipendenti degli enti locali, per cio' che  attiene  alla  indennita'
 premio  di servizio, rispetto agli eredi legittimi del trattamento di
 fine rapporto dei dipendenti di imprese private.
    La   questione   deve   essere   percio'   decisa   dalla    Corte
 costituzionale, cui viene rimessa.